STATUTO
Art.1
È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l’associazione “D.I.D.
– Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti”, con sede in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri. L’adesione all’Associazione non è incompatibile con l’ iscrizione ad altre associazioni.
Art.2
L’Associazione “D.I.D. – Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti” è un’associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
L’Associazione si propone di:
intraprendere le azioni necessarie per contribuire ad assicurare la piena applicazione delle normative vigenti in materia di parità e pari opportunità all’interno del Ministero degli Esteri, sia nell’ambito delle direzioni e servizi dell’ Amministrazione centrale, sia nell’ambito della rete estera;
presentare proposte e promuovere, direttamente o indirettamente , iniziative, a livello nazionale e internazionale, di interesse delle associate, attraverso la collaborazione e lo scambio con altri Ministeri, associazioni, comitati , sindacati e altri enti competenti per materia;
fornire uno specifico contributo propositivo per una maggiore efficienza ed efficacia del Ministero degli Affari Esteri nel suo complesso, anche in relazione alla pianificazione delle attività, all’impatto di genere ed alla promozione della condizione femminile nel mondo;
agevolare e stimolare la crescita professionale e la formazione permanente tra le sue associate anche attraverso incontri con donne diplomatiche e dirigenti amministrative di altri Paesi;
promuovere riunioni, convegni, seminari e curare pubblicazioni ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali.
Svolgere azioni a favore delle donne nel mondo, in particolare nei paesi in cui la condizione femminile ha maggiormente bisogno di sostegno
Art. 3
Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da altre eventuali erogazioni di associati e terzi, anche a titolo di donazione, dalle acquisizioni e dai proventi derivanti dalle attività dell’Associazione stessa, nonché da contributi esterni di qualsivoglia natura.
Art.4
L’Associazione comprende fondatrici , socie effettive e socie onorarie. Sono socie fondatrici coloro che hanno promosso l’Associazione e ne hanno firmato l’Atto Costitutivo. Sono socie effettive le donne diplomatiche e dirigenti che ne facciano richiesta. Sono socie onorarie, senza diritto di voto, coloro che si sono particolarmente distinte a livello scientifico, politico ed operativo nel contribuire alla soluzione dei problemi attinenti agli scopi sociali, e che abbiano accettato proposta in tal senso. La proposta può anche essere rivolta a diplomatiche e dirigenti che abbiano lasciato il Ministero per pensionamento o altri motivi.
La qualità di socia effettiva si perde per recesso e per esclusione per gravi motivi. Le socie escluse o recedute, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto su patrimonio sociale.
Art.5
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea Generale delle socie;
Il Consiglio Direttivo (la Presidente, la Vice-Presidente, la Segretaria Esecutiva e la Tesoriera).
Art.6
L’Assemblea Generale delle Socie si riunisce almeno una volta l’anno e deve essere convocata obbligatoriamente, entro sessanta giorni, quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto delle socie effettive, ovvero entro sessanta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo.
La convocazione deve avvenire mediante avviso ad ogni socia almeno dieci giorni prima del giorno fissato, ed indicare il luogo, il tempo e la specifica elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
È ammessa la partecipazione all’Assemblea anche a mezzo di una rappresentante socia, munita di delega scritta. Ciascuna delegata non può essere portatrice di più di tre deleghe.
Le socie non in regola per almeno due scadenze con i versamenti delle quote associative non possono intervenire, né in persona né per rappresentanza alle riunioni degli organi statutari.
Art.7
L’Assemblea, all’inizio dei lavori, nomina fra le socie presenti, una presidente e una segretaria.
Delibera su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, ed in particolare:
elegge le componenti del Consiglio Direttivo;
approva la relazione della Presidenza dell’Associazione e statuisce in ordine alla futura attività;
delibera sulle iniziative da adottare in sede nazionale o internazionale e fornisce linee direttive generali di azione del Consiglio;
delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno un quarto delle socie, riguardo eventuali modifiche dello statuto;
determina la quota sociale annuale, approva i bilanci preventivo e consuntivo;
decide sulla proposta di ammissione dei soci onorari;
decide sull’esclusione delle socie.
Art. 8
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto palese a maggioranza semplice delle votanti.
Avvengono con il voto segreto le deliberazioni sulla esclusione delle socie. Per decidere in merito allo scioglimento dell’Associazione occorre la partecipazione dell’Assemblea di almeno due terzi delle socie;
per decidere la modifica delle disposizioni del presente statuto, occorre la partecipazione di almeno la metà delle socie. In entrambi i casi è necessario il voto favorevole di almeno due terzi delle partecipanti all’Assemblea.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da sette socie elette dall’Assemblea Generale tra le socie con diritto di voto e dura in carica due anni.
Esso, nella prima riunione, elegge tra le sue componenti la Presidente, la Vice-Presidente, la Segretaria Esecutiva e la Tesoriera. È presieduto dalla Presidente. In caso di impedimento, la Presidente è sostituita dalla Vice-Presidente e, in sua assenza, dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità
di iscrizione.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno. Le socie possono validamente partecipare alle deliberazioni, esprimendosi e votando per iscritto, anche per via informatica. Per la validità delle deliberazioni è comunque necessaria la presenza in riunione di almeno cinque componenti del Consiglio.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo:
attua il programma di attività approvato dall’Assemblea Generale e delibera per iniziative concrete da assumersi nell’ambito delle linee direttive generali dalla stessa indicate;
nell’attuazione del programma, tiene informate le socie dei risultati dei passi effettuati e delle successive iniziative previste, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento possibile delle iscritte nelle attività dell’associazione;
delega ai singoli componenti ed alle socie ordinarie funzioni particolari in relazione a determinate materie organizza seminari, convegni e incontri operativi;
propone all’Assemblea la nomina delle socie onorarie e sulla dichiarazione di recesso delle socie;
propone all’Assemblea l’esclusione delle socie;
delibera, quando necessario, la convocazione dell’Assemblea Generale;
redige i verbali delle proprie riunioni e provvede alla tenuta dei registri e della documentazione relativi all’associazione;
delibera sulle spese straordinarie.
Art. 11
La realizzazione dei programmi e delle delibere del Consiglio Direttivo, nonché la rappresentanza dell’associazione nei rapporti esterni è affidata ad un Comitato di Presidenza composto dalla Presidente, dalla Vice- Presidente, dalla Segretaria Esecutiva.
Art. 12
La Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e autorizza la Tesoriera alle spese ordinarie. In caso di impedimento è sostituita dalla Vice-Presidente e in sua assenza dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione.
Art.13
La Segretaria Esecutiva provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, si occupa del disbrigo degli affari correnti e dell’attività di ordinaria amministrazione dell’Associazione.
Art.14
La Tesoriera :
provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, per quanto concerne la gestione dei fondi sociali;
prepara il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all’Assemblea;
invita formalmente per iscritto le socie morose negli ultimi due anni ad effettuare il pagamento entro un termine prefissato.
Art.15
Tutte le socie, ad esclusione di quelle onorarie, sono eleggibili alle cariche sociali. Il voto è espresso a scrutinio segreto dalle partecipanti all’assemblea.
Possono essere votate tante candidate quante sono le cariche da ricoprire. Sono elette le candidate che hanno riportato il maggior numero di voti. Le candidate che hanno riportato pari numero di voti sono collocate nella graduatoria delle elette o delle non elette secondo l’ordine di anzianità di servizio.
Nell’ipotesi in cui taluna delle elette nel Consiglio Direttivo cessi per qualsiasi motivo dalla carica, la sua sostituzione avverrà con una delle non elette secondo la graduatoria sopra specificata. Nel caso di sostituzione di una componente del Comitato di Presidenza la sostituta sarà eletta fra le componenti del Consiglio Direttivo.
Le socie che ricoprono cariche sociali non sono immediatamente rieleggibili per più di due volte ad un qualsiasi delle cariche sociali.