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STATUTO

Art. 1  DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l’Associazione “D.I.D. – Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti”, con sede in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

L’adesione all’Associazione non è incompatibile con l’iscrizione ad altre associazioni.

 

Art. 2  FINALITA’ E ATTIVITA’

L’Associazione “D.I.D. – Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti” è un’associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

L’Associazione si propone di:

a) intraprendere le azioni necessarie per contribuire ad assicurare la piena applicazione all’interno del MAECI delle normative europee e nazionali      vigenti in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna (con attenzione al tema della conciliazione), nonché dei relativi provvedimenti       interni,  a partire dalla Circolare 3/2021;

b) sensibilizzare i vertici dell’Amministrazione centrale sulla necessità di accelerare il riequilibrio di genere nella carriera diplomatica, suggerendo e        contribuendo a definire le iniziative necessarie ad assicurare:

    • adeguata progressione delle donne diplomatiche e dirigenti in tutti i gradi della carriera;
    • adeguata presenza delle donne diplomatiche e dirigenti nelle posizioni apicali e di responsabilità, inclusi i posti fuori
      ruolo, anche al fine di  garantire condizioni paritarie in termini retributivi, e in generale in tutti i filoni di attività
      dell’Amministrazione;
    • in tutti i casi le sostituzioni per congedo di maternità, anche introducendo nuove misure e meccanismi di incentivazione;
    • la piena aderenza dell’Amministrazione agli obblighi di riequilibrio della presenza femminile, anche nella fase di ingresso in
      carriera diplomatica, attraverso studi approfonditi ed eventuali revisioni dell’attuale sistema di reclutamento;
    • una valutazione oggettiva dei meriti delle candidate in fase di promozione;
    • la composizione paritaria delle Commissioni di avanzamento;
    • un’evoluzione della cultura dell’Amministrazione sulle questioni di genere e dei metodi di lavoro;

c) presentare proposte e promuovere, direttamente o indirettamente, iniziative, a livello nazionale e internazionale, di interesse delle associate, attraverso la collaborazione e lo scambio con altri Ministeri, associazioni, comitati, sindacati e altri enti, anche privati, competenti per materia;

d) fornire uno specifico contributo propositivo per una maggiore efficienza ed efficacia del MAECI nel suo complesso, in relazione alla pianificazione delle attività, all’impatto di genere ed alla promozione della condizione femminile nel mondo;

e) agevolare e stimolare la crescita professionale e la formazione permanente tra le sue associate, anche attraverso incontri con donne diplomatiche  e dirigenti amministrative di altri Paesi;

f) promuovere riunioni, convegni, seminari e curare pubblicazioni ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali.

Art. 3   FONDO

Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da altre eventuali erogazioni di associati e terzi, anche a titolo di donazione, dalle acquisizioni e dai proventi derivanti dalle attività dell’Associazione stessa, nonché da contributi esterni di qualsivoglia natura che siano conformi alle finalità dell’Associazione.

Art. 4   SOCIE FONDATRICI E SOCIE ORDINARIE

Sono “socie fondatrici”, con diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali, coloro che hanno promosso l’Associazione e ne hanno firmato l’Atto Costitutivo.

Sono “socie ordinarie”, con diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali, le donne diplomatiche e dirigenti che ne facciano richiesta, versando il contributo annuo stabilito. La qualità di “socia ordinaria” si perde per recesso, morosità consecutiva per tre anni e per esclusione per gravi motivi. Le socie escluse o recedute, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 5   SOCIE ONORARIE E SOSTENITORI/SOSTENITRICI

Sono “socie onorarie” – senza diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali – coloro che si sono particolarmente distinte a livello scientifico, politico ed operativo nel contribuire alla soluzione dei problemi attinenti agli scopi sociali, e che abbiano accettato proposta in tal senso. La proposta può anche essere rivolta a diplomatiche e dirigenti che abbiano lasciato il Ministero per pensionamento o altri motivi.

La categoria di soci “sostenitori/sostenitrici” dell’Associazione è infine formata da almeno 10 diplomatici, dirigenti e funzionari, membri delle istituzioni, della comunità accademica e scientifica, che presentino richiesta scritta al Consiglio, impegnandosi a condividere le finalità ed il programma dell’Associazione e ad erogare contributi volontari. La nomina di “sostenitore/sostenitrice” viene attribuita dall’Assemblea generale. I sostenitori/sostenitrici possono partecipare alle attività dell’associazione, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali né partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 6  ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

a ) L’Assemblea Generale delle socie;

b)  Il Consiglio Direttivo (la Presidente, la Vice-Presidente, la Segretaria Esecutiva, la Tesoriera e una Consigliera).

Art. 7  L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale delle Socie si riunisce almeno una volta l’anno e deve essere convocata obbligatoriamente, entro sessanta giorni, quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto delle socie ordinarie, ovvero entro sessanta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Generale si riunisce obbligatoriamente entro un mese dal termine delle elezioni per il Consiglio Direttivo e almeno un mese prima dell’indizione delle elezioni.

La convocazione deve avvenire mediante avviso ad ogni socia, almeno dieci giorni prima del giorno fissato ed indicare il luogo, il tempo e la specifica elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Almeno una sessione dovrà essere aperta alla partecipazione dei sostenitori/sostenitrici, ove presenti.

È ammessa la partecipazione all’Assemblea anche a mezzo di una rappresentante socia, munita di delega scritta. Ciascuna delegata non può essere portatrice di più di tre deleghe.

Le socie non in regola per tre scadenze con i versamenti delle quote associative non possono intervenire, né in persona né per rappresentanza alle riunioni degli organi statutari.

L’Assemblea, all’inizio dei lavori, nomina fra le socie presenti, una Presidente e una Segretaria.

Art. 8  COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea:

a) elegge le componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il programma;

b) delibera su tutte le questioni poste all’ordine del giorno e delibera sulle iniziative da adottare in sede nazionale o       internazionale in aggiunta a quelle proposte dal Consiglio nel suo programma:

    1. approva la relazione finale della Presidenza dell’Associazione;
    2. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno un quarto delle socie, riguardo eventuali modifiche dello statuto;
    3. determina la quota sociale annuale, approva i bilanci preventivo e consuntivo;
    4. decide sulla proposta di ammissione dei soci onorari e sostenitori;
    5. decide sull’esclusione delle socie.

Art. 9  DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto palese a maggioranza semplice delle votanti. Avvengono con il voto segreto le deliberazioni sulla esclusione delle socie. Per decidere in merito allo scioglimento dell’Associazione occorre la partecipazione dell’Assemblea di almeno due terzi delle socie; per decidere la modifica delle disposizioni del presente Statuto, occorre la partecipazione di almeno la metà delle socie. In entrambi i casi è necessario il voto favorevole di almeno due terzi delle partecipanti all’Assemblea.

Art. 10  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque socie elette dall’Assemblea Generale tra le socie con diritto di voto – in servizio a Roma o all’estero – aventi ricevuto il maggior numero di voti. Dura in carica due anni. Qualora necessario, il Consiglio Direttivo può decidere di includere ulteriori socie risultate non elette, in ordine di voti ottenuti. Tale decisione deve essere approvata dall’Assemblea Generale, anche per silenzio assenso, su richiesta inoltrata via mail dalla Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra le sue componenti la Presidente, la Vice-Presidente, la Consigliera, la Segretaria Esecutiva e la Tesoriera. È presieduto dalla Presidente. In caso di impedimento, la Presidente è sostituita dalla Vice-Presidente e, in sua assenza, dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione. Le nomine di Presidente e Vice Presidente e – ove possibile – della Segretaria Esecutiva e della Tesoriera, devono essere attribuite alle colleghe in servizio al MAECI che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno, anche in formato virtuale. Le socie possono validamente partecipare alle deliberazioni, esprimendosi e votando per iscritto, anche per via informatica. Per la validità delle deliberazioni è comunque necessaria la presenza in riunione di almeno cinque componenti del Consiglio.

Art. 11  COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

a) attua il programma di attività approvato dall’Assemblea Generale e delibera per iniziative concrete da assumersi nell’ambito delle linee direttive generali        dalla stessa indicate;

b) nell’attuazione del programma, tiene informate le socie dei risultati dei passi effettuati e delle successive iniziative previste, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento possibile delle iscritte nelle attività dell’associazione;

c) delega ai singoli componenti ed alle socie ordinarie funzioni particolari in relazione a determinate materie, organizza seminari, convegni e incontri operativi;

d) propone all’Assemblea la nomina delle socie onorarie e dei sostenitori/sostenitrici della DID nonché la dichiarazione di recesso delle socie;

e) propone all’Assemblea l’esclusione delle socie;

f) delibera, quando necessario, la convocazione dell’Assemblea Generale;

g) redige i verbali delle proprie riunioni e provvede alla tenuta dei registri e della documentazione relativi all’associazione;

h) delibera sulle spese straordinarie.

Art. 12  PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

La Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e autorizza la Tesoriera alle spese ordinarie. In caso di impedimento è sostituita dalla Vice-Presidente e in sua assenza dalla componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione.

La rappresentanza dell’Associazione nei rapporti esterni è affidata alla Presidente, alla Vice-Presidente ed alla Segretaria Esecutiva, che potranno in casi eccezionali delegare un’altra componente del Consiglio.

Art. 13  SEGRETARIA ESECUTIVA

La Segretaria Esecutiva provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, si occupa del disbrigo degli affari correnti e dell’attività di ordinaria amministrazione dell’Associazione.

Art. 14   TESORIERA

La Tesoriera :
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, per quanto concerne la gestione dei fondi
sociali;prepara il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all’Assemblea;

b ) invita formalmente per iscritto le socie morose negli ultimi tre anni ad effettuare il pagamento entro un termine prefissato.

Art. 15   ELEZIONI

Tutte le socie, ad esclusione di quelle onorarie e dei sostenitori/sostenitrici dell’associazione, sono eleggibili alle cariche sociali. Il voto è espresso a scrutinio segreto dalle partecipanti all’Assemblea, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Possono essere votate tante candidate quante sono le cariche da ricoprire. Sono elette le candidate che hanno riportato il maggior numero di voti. Le candidate che hanno riportato pari numero di voti sono collocate nella graduatoria delle elette o delle non elette secondo l’ordine di anzianità di servizio. Nell’ipotesi in cui taluna delle elette nel Consiglio Direttivo cessi per qualsiasi motivo dalla carica, la sua sostituzione avverrà con una delle non elette secondo la graduatoria sopra specificata.