NORMATIVA
Breve rassegna dei principi e delle fonti dell’ordinamento italiano su Pari opportunità e Pubblica Amministrazione (fonte siti istituzionali Camera dei Deputati, Dipartimento per le pari opportunità, Commissione europea).¹
Segue poi una sezione dedicata alle Strategie per le pari opportunità dell’Unione europea e dell’Italia.
L’ultima sezione contiene alcuni testi di riferimento interno per il MAECI, in ottemperanza alle previsioni nazionali ed europee.
¹ Fonti:
Camera dei deputati XVIII LEGISLATURA Documentazione e ricerche Legislazione e politiche di genere n. 62 Terza edizione 3 marzo 2021
https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0007.pdf
Camera dei deputati XV LEGISLATURA Pari opportunità – la modifica dell’articolo 51 della Costituzione
http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap10_sch01.htm
Commissione europea, Strategia per la parità di genere 2020-2025
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it
COSTITUZIONE ITALIANA
La tutela delle pari opportunità trova un fondamento a livello costituzionale nel principio di uguaglianza, sancito dall’articolo 3, sia da un punto di vista formale, come uguaglianza davanti alla legge, che da un punto di vista sostanziale, come compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono la realizzazione di condizioni di effettiva parità.
ARTICOLO 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità̀ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
L’articolo 51, primo comma, prevede che tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A seguito della modifica approvata nel 2003 (L. Cost. n. 1/2003) l’articolo 51 prevede inoltre che la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La novella fornisce copertura costituzionale all’introduzione delle cosiddette “azioni positive” volte a promuovere l’accesso della donna – attualmente sotto rappresentata – alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive. Al rispetto dell’uguaglianza in senso formale, già imposto dal primo periodo dell’articolo che esclude differenziazioni in base al sesso, si aggiunge ora la prefigurazione di interventi positivi volti a realizzare sostanzialmente il principio della parità di accesso, attraverso la rimozione di quelle cause di squilibrio che hanno finora impedito l’uguaglianza delle condizioni di partenza (uguaglianza delle opportunità).
ARTICOLO 51, COMMA 1 – Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
L’articolo 37 dispone che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni spettanti al lavoratore. Vi si stabilisce, inoltre, che le condizioni di lavoro devono essere tali da consentire alla donna l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
ARTICOLO 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di eta` per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
ARTICOLO 2 TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE) – L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
ARTICOLO 3, par. 3 TUE – L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.
ARTICOLO 8, TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE) – Nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
L’articolo 8 TFUE attribuisce all’Unione europea il compito di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. Questo concetto è noto anche come “gender mainstreaming”, integrazione della dimensione di genere. Si tratta di un processo che consente di comprendere meglio le cause delle disparità tra donne e uomini nelle nostre società e di identificare le strategie più adatte a combatterle. L’obiettivo consiste nel raggiungere la parità tra uomini e donne. Tale approccio parte dal presupposto che le iniziative specificamente rivolte alle donne, sebbene necessarie, non siano sufficienti da sole ad operare grandi cambiamenti.
Qui maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/gendermain_it.pdf
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Articolo 23 – Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Qui maggiori informazioni:
https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/23-parita-tra-donne-e-uomini
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
Con la sentenza del 13 maggio 1960, la Corte costituzionale:
“… dichiara l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l’esercizio di diritti e di potestà politiche, in riferimento all’art. 51, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1960”

Rosa Oliva è stata la prima donna ammessa a partecipare ai concorsi pubblici dopo un suo ricorso e la successiva sentenza della Corte Costituzionale che si espresse in suo favore nel maggio del 1960 (v. supra).
Il 12 marzo 2021, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha consegnato l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198) è stato adottato al fine di raccogliere e coordinare in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna. Sono oggetto del decreto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
Il Codice è stato oggetto di successive modifiche, le più numerose recate dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
L’art. 1 del Codice delle pari opportunità prevede che:
- la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione (comma 2);
- il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (comma 3);
- l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività (comma 4).
Il Codice contiene definizione e disciplina delle azioni positive, in deroga al principio della parità formale:
Art. 42 – Adozione e finalità delle azioni positive
- Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
- Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;c) favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;e) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
All’articolo 48, il Codice prevede specifiche disposizioni per le Azioni positive delle Pubbliche amministrazioni. In particolare, prescrive che le amministrazioni dello Stato predispongano piani tesi alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità del lavoro e nel lavoro, tra uomini e donne, con l’obiettivo esplicito di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli in cui sono sottorappresentate favorendo il riequilibrio femminile nelle attività e posizioni gerarchiche dove le donne rappresentano meno di un terzo.
Art. 48.
Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni
- Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile e’ accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo del codice:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198
DIRETTIVA 2011 CUG
La direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione e del Ministro per le pari opportunità, contiene una serie di indicazioni riguardanti composizione, funzioni e metodologie di lavoro dei Comitati unici di garanzia (CUG).
I Comitati sono stati introdotti nel 2010 in recepimento delle direttive europee (art. 21, L. 183/2010), prevedendo che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno un Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che ha assunto tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi previgenti attribuivano ai Comitati per le pari opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
Nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, il CUG esercita prevalentemente compiti propositivi, consultivi e di verifica sui risultati delle attività intraprese e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
Testo della direttiva:
DIRETTIVA 2019 PROMOZIONE PARITÀ PA
Ulteriori indicazioni sui CUG sono state fornite dalla direttiva n. 2 del 26 giugno 2019, che ne ha rafforzato il ruolo all’interno delle amministrazioni.
La direttiva del 2019 della Presidenza del Consiglio – Dipartimenti della funzione pubblica e delle pari opportunità – sostituisce una precedente direttiva del 2007 tesa alla piena attuazione del principio di parità all’interno delle amministrazioni pubbliche. La direttiva fornisce indicazioni operative prevedendo che le politiche di reclutamento e gestione del personale devono rimuovere i fattori che ostacolano le pari opportunità e promuovere la presenza equilibrata delle lavoratrici e dei lavoratori nelle posizioni apicali, in particolare, evitando penalizzazioni nell’assegnazione degli incarichi.
A questo scopo le amministrazioni pubbliche, fra l’altro, devono:
- rispettare la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni di concorso, con l’osservanza delle disposizioni in materia di equilibrio di genere;
- osservare il principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento (art. 35, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 165 del 2001) per il personale a tempo determinato e indeterminato;
- assicurare che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto del principio di pari opportunità;
- monitorare e individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive;
- adottare iniziative per favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi.
La direttiva contiene, tra le altre, i seguenti obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche:
- piena attuazione della normativa vigente in materia di congedi parentali;
- favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi (maternità, congedi parentali ecc.);
- orientare la formazione e la cultura organizzativa delle amministrazioni verso la valorizzazione del contributo di donne e uomini e il superamento degli stereotipi, anche mediante piena diffusione della conoscenza della normativa sulla tutela delle pari opportunità, sui congedi parentali e sul contrasto alla violenza, inserendo moduli a ciò strumentali in tutti i programmi formativi;
- avviare azioni di sensibilizzazione e formazione della dirigenza sulle tematiche delle pari opportunità;
- produrre tutte le statistiche sul personale ripartite per genere. La ripartizione per genere non deve interessare solo alcune voci, ma tutte le variabili considerate (comprese quelle relative ai trattamenti economici e al tempo di permanenza nelle varie posizioni professionali);
- utilizzare in tutti i documenti di lavoro un linguaggio non discriminatorio;
- promuovere analisi di bilancio che mettano in evidenza quanta parte e quali voci del bilancio di una amministrazione siano (in modo diretto o indiretto) indirizzate alle donne, quanta parte agli uomini e quanta parte a entrambi.
Link alla direttiva:
Strategia EUROPEA per la parità di genere 2020-2025
Dal sito della Commissione europea:
La strategia dell’UE per la parità di genere tiene fede all’impegno della Commissione von der Leyen per un’Unione dell’uguaglianza. La strategia presenta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un’Europa garante della parità di genere. La meta è un’Unione in cui le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e guidare la nostra società europea.
Gli obiettivi principali sono porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi sessisti, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica. La strategia persegue il duplice approccio dell’integrazione della dimensione di genere combinata con azioni mirate, la cui attuazione si basa sul principio trasversale dell’intersezionalità. Seppur incentrata su azioni condotte all’interno dell’UE, la strategia è coerente con la politica estera dell’UE in materia di pari opportunità e di emancipazione femminile.
Link al sito:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it
PIANI TRIENNALI AZIONI POSITIVE MAECI
A questa pagina si può consultare il Piano triennale di azioni positive del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2021-2023
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/principali_disposizioni/2021_0.html